Regolamenti Ferrovie Valli Brembana e Seriana

Benvenuti nella sezione relativa, ai documenti Storici sulle due Ferrovie Bergamasche, in questa sezione tratteremo i vari regolamenti che il Personale che lavorava sulle nostre Ferrovie doveva rispettare; in questa sezione infatti riporteremo i diversi regolamenti, iniziando cosi un vero e proprio viaggio in quella che sono state le due Ferrovie. 

Il primo regolamento che andremo a scoprire sono le "Istruzioni per il personale di Controlleria" , tale regolamento è un libricino di 126 pagine ( Tipografia A.Mariani - Bergamo , Edizione del 1950). 

Tale regolamento ci è pervenuto grazie al lavoro di ricerca e salvaguardia di  molto materiale documentale che andremo a caricare in questa pagina , lavoro di ricerca e salvaguardia di D.Oberti il quale in questi Anni ha raccolto materiale fotografico e documentale sulle nostre due Ferrovie, noi vogliamo ringraziare Oberti per questo lavoro . 

Premessa

Istruzioni personale di Controlleria 

Il presente opuscolo è stato scritto per al personale di controlleria una guida sul modo di esplicare le proprie mansioni e sul modo di comportarsi verso il pubblico. 
Il personale a contatto con il pubblico deve quindi comportarsi con quei riguardi e quelle gentilezze che si debbono al cliente che paga e che ha il diritto di essere servito nel miglior modo possibile. 
Sarà perciò sua cura di prestarsi a dare tutte quelle informazioni che il viaggiatore avesse a chiedere sia sul servizio ferroviario, che sulle località delle Valli, sia sulle coincidenze con servizi di corrispondenza che sulle attrattive turistiche delle località attraversate dalla Ferrovia. 
Si è inclusa nell'opuscolo una cartina geografica, sia pure in scala ridotta, perché il personale sappia all'occorrenza indirizzare il pubblico anche verso le località  non toccate dalla Ferrovia, perché da essa si discostano o sono oltre essa come le Valli di Scalve, Bondione, Serina, Gandino ecc. 
E' nell'interesse, oltre che della società, anche di tutto il personale che sempre in più gran numero siano i turisti che scelgono le nostre belle Valli per i loro viaggi, le loro escursioni e le loro villeggiature.>>



Estratto delle norme e condizioni tariffarie 

Ad uso del personale di controlleria

Art. 1. - Prescrizione per l'ingresso delle persone nelle stazioni 

1. Sale d'aspetto. - Di regola, sono aperte soltanto dal momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti, ed i viaggiatori per entrarvi devono essere muniti di biglietto regolare.
Nelle sale d'Aspetto è vietato Fumare

2. Entrata nelle Stazioni. -  Alle persone che, non munite di biglietto di viaggio o di speciale autorizzazione, desiderano accedere alle stazioni, viene accordato l'ingresso purché si provvedano di apposito biglietto. E' vietato l'ingresso in stazione alle persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio o che offendano la decenza, o che siano causa di scandalo o di disturbo, o che si trovino in stato di ubriachezza. 

3. Biglietto d'ingresso. - I biglietti d'ingresso devono essere timbrati come i biglietti di viaggio.

4. Validità - Controlleria. -  La vendita dei biglietti d'entrata deve coincidere con l'orario dei treni viaggiatori.
Il prezzo è fissato in L.30-.
Il biglietto deve essere presentato all'agente addetto alle sale o all'interno della stazione per la foratura.
Il biglietto d'entrata è valevole solamente per accedere alle sale d'aspetto ed ai marciapiedi interni alle stazioni.
Esso non è valido che per la giornata d'Acquisto e non oltre lo spirare dell'ora successiva  e quella durante la quale avviene l'ingresso. 
Il biglietto dovrà essere consegnato al personale all'uscita. 

5. Ragazzi. -  I ragazzi  di statura non superiore al metro possono essere ammessi nelle stazioni anche se non muniti di biglietto di entrata purché accompagnati da persona che ne sia provvista. 

6. Divieto di salire nelle carrozze. -   E' vietato ai detentori di permessi di entrare nelle carrozze dei treni per qualsiasi ragione. 
I contravventori saranno considerati come viaggiatori diretti alla più vicina fermata del treno, sprovvisti di biglietto di viaggio. 
E' vietato ai detentori di biglietto d'ingresso d'incaricarsi  a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori, come pure di dare molestia ai viaggiatori  annunziandosi commessi di alberghi o di ditte, col distribuire avvisi e con l'offrire in vendita oggetti  di qualunque specie. 
I contravventori saranno fatti uscire e perderanno il biglietto d'ingresso. 

7.  Persone aventi diritto al libero accesso nelle stazioni.  - Hanno libero e gratuito ingresso nelle stazioni gli Onorevoli Senatori e Deputati, le persone munite di permanente  di libero ingresso in stazione e quelle munite di carta di libera circolazione. 
Sono del pari ammessi gratuitamente nelle stazioni i funzionari dell'ordine giudiziario, gli Ispettori delle Poste, i Carabinieri, i Funzionari ed Agenti di pubblica sicurezza, gli Agenti della Guardia di Finanza, non ché i Funzionari e Agenti degli Uffici tecnici di Finanza, nonché i Funzionari e Agenti degli Uffici Tecnici di Finanza e del Catasto e degli Agenti Forestali. 

 
Art. 2. - Ammissione delle persone nei treni, nei bagagliai  e sulle locomotive

1.  Persone ammesse nei Treni. - Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve munirsi di apposito biglietto. 

All'atto di ricevere il biglietto, il viaggiatore deve assicurarsi che sia della classe e per la destinazione richiesta, che il prezzo pagato corrisponda a quello indicato nelle apposite tabelle esposte al pubblico e che nel cambio della moneta non sia incorso errore. I reclami in proposito , se  non fatti immediatamente non si accettano. 

I viaggiatori devono presentare il loro biglietto agli agenti della ferrovia all'entrare nella stazione, nelle carrozze e ogni qualvolta ne siano richiesti durante il viaggio, e riconsegnarlo al personale incaricato del ritiro. 


2. Persone ammesse sulle locomotive. - Soltanto quelle munite di speciale autorizzazione, le quali sono tenute a presentare il relativo biglietto al macchinista e al personale di controlleria, sono ammesse sulle locomotive . 


3. Persone ammesse nei bagagliai. - Sono ammesse nei bagagliai soltanto le persone munite di speciale autorizzazione. 

E' fatta eccezione per le seguenti : 

a) Funzionari ed agenti di P.S. viaggianti con treni merci nei casi d'urgenza;

b) Agenti doganali in viaggio per repressione di contrabbando;

c) Ufficiali di Finanza anche in abito borghese, viaggianti per ragioni di servizio con treni merci;

d) Personale viaggiante fuori servizio, quando non vi siano posti nelle carrozze;

e) Guardalinee muniti di regolare tessera;

f) Guardiafili dei telegrafi 


4. Divieto di trasportare nelle carrozze cose pericolose e nocive. - E' vietato il trasporto di armi da fuoco cariche, il personale deve visitarle prima di ammetterle nelle sale d'aspetto e nelle carrozze le persone che le portano. Questa prescrizione è applicabile anche ai militari che si uniscano ad altri viaggiatori (1*); non è applicabile invece agli Agenti della forza pubblica che scortano detenuti o che ne ritornano, o che scortano numerario. 

Gli oggetti pirotecnici, fulminanti ed esplodenti, le pellicole ed in genere tutte le merci facilmente infiammabili dovranno essere consegnate con precisa dichiarazione  e separatamente, e verranno poi trasportate con le cautele all'uopo stabile. 


(1) Per i militari che viaggiano in corpo, o in Distaccamento basta che il Comandante dichiari che le armi sono scariche. 

Il personale vedendo viaggiatori con armi ( fucili, pistole, rivoltelle, bastoni animati) ha facoltà di accertare che siano muniti della relativa licenza e di elevare verbale di contravvenzione.

Resta inteso che non ha diritto di perquisire i viaggiatori. 

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